Il modello di mediazione nei procedimenti di sottrazione di minori

I casi di sottrazione internazionale di minori sono tra i più gravi e complessi nell’ambito delle controversie familiari. E´ un dato acquisito che in questi contesti la mediazione presenta numerosi vantaggi: essa aiuta a ridurre la conflittualità tra i genitori, a focalizzare l’attenzione di questi sul minore, nonché a ricercare soluzioni condivise e, per questo, maggiormente stabili. Nei casi di sottrazione di minori in cui sia stato ordinato il ritorno del minore, la mediazione può contribuire a organizzare un incontro non conflittuale tra il bambino ed i genitori, assicurando che le modalità d’incontro, le soluzioni abitative, la situazione economica e le altre questioni siano preventivamente concordate.

La durata della mediazione nei casi di sottrazione internazionale di minori deve tuttavia coordinarsi con il breve lasso di tempo previsto dalla Convenzione dell’Aja del 1980 e dal Regolamento Bruxelles II-bis per il giudizio sul ritorno. In effetti, l’intervallo di sei settimane imposto dal Regolamento Bruxelles II-bis, entro il quale le procedure relative alla sottrazione di minore devono concludersi, rende impegnativo utilizzare lo strumento della mediazione in simili situazioni. A tale riguardo, né il Regolamento Bruxelles II-bis, né la revisione del medesimo,forniscono procedure pratiche o modelli utili allo scopo. Non è un caso,dunque, che siano ancora pochi i giudici UE che indirizzano i genitori verso la mediazione, nonostante gli evidenti benefici di cui il minore potrebbe giovarsi; e tuttavia, l’esperienza di successo in alcuni Paesi dell’Unione europea ha mostrato che anche nei casi di sottrazione di minore è possibile garantire una mediazione celere, che si svolga in contemporanea ad un procedimento di ritorno del minore.

Il modello di mediazione promosso dal progetto AMICABLE propone, in primo luogo, la strutturazione del giudizio di sottrazione in almeno due udienze (anziché una sola, come avviene in alcuni ordinamenti). Il mediatore viene, quindi, invitato dal giudice ad assistere alla prima udienza al fine di informare i genitori circa il procedimento di mediazione. Se i genitori sono disposti a intraprendere il percorso alternativo, ha inizio un programma intensivo di mediazione che si realizza in due o tre giorni tra le due udienze. Questo modello di mediazione richiede la cooperazione di tutte le parti interessate: giudici, mediatori transfrontalieri e mediatori, Autorità Centrali ed avvocati delle parti. Tale procedimento è sperimentato e applicato (seppur con lievi varianti) in Inghilterra, Galles, Olanda e in Germania.

Il progetto AMICABLE mira ad accertare se esso possa essere introdotto negli altri Stati dell’Unione europea, concentrandosi in principio sui Paesi partner del progetto quali Spagna, Polonia ed Italia, verificando se il diritto processuale di questi ultimi, nonché le dinamiche della mediazione ivi disciplinata, ne consenta l’inserimento nel corso del giudizio sul ritorno di cui alla Convenzione dell’Aia del 1980.